Altro istituto attinente alla materia successoria, la cui disciplina si distingue in maniera significativa nei due ordinamenti, è dato dalla „donazione“. Per l‘ordinamento italiano le donazioni fatte dal defunto in favore di uno degli eredi legittimi può essere computata successivamente nell‘asse ereditario. Il legislatore tedesco, con recentissima modifica legislativa, ha stabilito che le donazioni non possono essere computate nell‘asse ereditario trascorsi dieci anni dall‘atto di donazione. Mentre, per ogni anno trascorso, si ha una diminuzione del 10% del valore della donazione. Se Tizio, per esempio, tre anni prima del decesso ha dato seguito ad una donazione in favore di taluno, il valore della donazione da computare nella quota di legittima riservata all’erede diminuisce del 30%. Tale disciplina non è applicabile alle donazioni tra coniugi. Per tali casi, il legislatore tedesco, ha ritenuto che le donazioni continueranno a poter essere interamente computate nell’asse ereditario a prescindere dal lasso di tempo trascorso dall‘atto di liberalità.