A norma dell’articolo 1564, paragrafo 1, primo periodo, del Bürgerliches Gesetzbuch (o BGB: codice civile tedesco) , il matrimonio può essere sciolto soltanto da una sentenza pronunciata in esito ad un procedimento giudiziale promosso da uno o da entrambi i coniugi. Il matrimonio può essere sciolto se è fallito. Il matrimonio è fallito se tra i coniugi non vi è più comunità di vita e se non si può prevedere che essi la ristabiliranno. Vi è presunzione assoluta che il matrimonio sia fallito se i coniugi vivono separati da un anno e chiedono entrambi il divorzio o comunque quando il coniuge che non ha preso l’iniziativa acconsente al divorzio. Dopo un periodo di separazione di tre anni vi è presunzione assoluta che il matrimonio sia fallito, senza che rilevi la posizione sostenuta dalle parti nel processo.
A norma dell’articolo 1567 BGB, perché si possa ritenere che i coniugi vivano separati occorre che essi non abitino nella stessa casa e che risulti chiaramente la volontà di almeno un coniuge di non ristabilire la convivenza a causa del rifiuto della comunità di vita coniugale. Queste circostanze devono eventualmente essere provate; i problemi si pongono principalmente per quanto riguarda l’ipotesi, esplicitamente ammessa dalla legge, dei coniugi che vivano separati in casa (articolo 1567 BGB).
Il diritto tedesco conosce quale unico motivo di divorzio il fallimento del matrimonio. Non esiste il divorzio per colpa di un coniuge.
Principali effetti prodotti dal divorzio nei rapporti patrimoniali e personali dei coniugi
Il coniuge divorziato conserva il cognome da sposato scelto dai coniugi al momento del matrimonio. Mediante dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile, il coniuge divorziato può riprendere il suo cognome di nascita o il cognome che aveva utilizzato fino all’assunzione del cognome da sposato, oppure può aggiungere il suo cognome di nascita al cognome da sposato facendolo apparire prima o dopo quest’ultimo (articolo 1355, paragrafo 5, BGB).
Se le condizioni per ottenere il divorzio erano soddisfatte e il defunto aveva chiesto il divorzio o vi aveva acconsentito, il diritto alla successione previsto dalla legge a favore del coniuge è escluso (articolo 1933 BGB). Una disposizione di ultima volontà a favore del coniuge è in questo caso inefficace, a meno che il testatore non l’abbia prevista anche per il caso di divorzio (articolo 2077 BGB).
Se i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della comunione degli acquisti (Zugewinngemeinschaft) , l’aumento di valore del patrimonio conseguito durante il matrimonio è diviso tra i coniugi al momento del divorzio. Un’eccezione è prevista per il caso in cui la divisione dell’aumento di valore risulti gravemente ingiusta; tale caso ricorre in particolare quando il coniuge che ha realizzato l’aumento di valore più modesto non ha adempiuto agli obblighi economici derivanti dal matrimonio, ove tale inadempimento sia colposo e si sia protratto per un periodo piuttosto lungo.
Se i coniugi hanno scelto il regime della comunione patrimoniale (Gütergemeinschaft) , essi dovranno dividere l’intero patrimonio. Non sono previste sanzioni contro il coniuge che ha causato il divorzio.
Ove i coniugi non riescano a trovare un accordo, la casa coniugale può essere assegnata ad uno di essi dal giudice.
In caso di divorzio, i diritti pensionistici acquisiti dai coniugi durante il matrimonio (per esempio, i diritti maturati nell’ambito dell’assicurazione sociale obbligatoria, i diritti pensionistici e i diritti a prestazioni derivanti da un fondo pensione aziendale o da contratti d’assicurazione privata) sono divisi mediante perequazione assistenziale.
Differenze principali dell’istituto del divorzio in italia e in Germania.
Come già visto, la disciplina italiana sul divorzio, richiede la preventiva dichiarazione giudiziale della separazione dei coniugi perchè possa, trascorsi tre anni, darsi seguito alla richiesta di divorzio, anche volendo tenere conto della nuova disciplina del divorzio breve, in quanto applicabile.
La disciplina tedesca, invece, consente attraverso il consenso di entrambi i coniugi, di presentare domanda di divorzio a distanza di un anno dalla cessata convivenza. Non è necessario nè previsto, a monte, un provvedimento giudiziale dichiarativo della separazione. In mancanza di consenso di uno dei coniugi, la domanda giudiziale di divorzio può essere presentata trascorsi tre anni dalla separazione di fatto.