La scelta della legge applicabile ad un contratto di agenzia stipulato con un agente straniero, può comportare notevoli differenze. Negli ordinamenti europei, infatti, è prevista la possibilità di assoggettare il contratto di agenzia, o una parte di esso, alla legge di un Paese diverso da quello in cui opera l‘agente.
Il contratto di agenzia nell‘Unione Europea
Negli Stati membri dell‘Unione Europea la disciplina del contratto di agenzia trova la propria fonte nella Direttiva 86/653/CEE, per come poi recepita dalle singole legislazioni nazionali. La Direttiva in commento, disciplina i casi in cui all‘agente è dovuta l‘indennità di fine rapporto: l‘art. 17 stabilisce, infatti, che l‘agente ha diritto a ricevere dal preponente, in caso di „estinzione del contratto“ (compreso il decesso dell‘agente), una indennità di fine rapporto e/o una riparazione del pregiudizio subito in conseguenza dell‘estinzione del rapporto.
Sempre con riferimento all‘indennità di fine rapporto, il par. 2 del citato art. 17 stabilisce che l‘agente avrà diritto a tale indennità qualora quest‘ultimo abbia procurato nuovi clienti al preponente oppure, abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente benefici di tali migliorie anche successivamente all‘estinzione del rapporto con l‘agente.
La Direttiva precisa, altresì, che l‘ammontare di tale indennità deve essere equo (tenuto conto, in particolare, delle potenziali provvigioni che l‘agente perde in conseguenza dell‘estinzione del contratto) ma comunque non superiore alla media delle retribuzioni annuali riscosse dall‘agente commerciale negli ultimi cinque anni oppure, se il contratto di agenzia ha avuto una durata inferiore a cinque anni, sulla media delle retribuzioni annuali riscosse dall’inizio del rapporto.
Oltre alla sopra citata indennità di fine rapporto, l‘agente può richiedere al preponente il pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell‘estinzione del rapporto. In particolare, i danni risarcibili sono quelli subiti dall‘agente in conseguenza del fatto di essere stato privato delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto e/o di aver sostenuto delle spese che, in conseguenza dell‘estinzione del rapporto, non possono più essere ammortizzate.
In ogni caso, il diritto dell‘agente (o dei suoi eredi) a ricevere le suddette indennità decade se l‘agente ha omesso di notificare al preponente, entro un anno dall‘estinzione del contratto, l‘intenzione di far valere i propri diritti. L‘art. 18 della Direttiva, invece, elenca i casi in cui l‘indennità e/o la riparazione non è dovuta dal preponente, e nello specifico:
quando il preponente risolve il contratto per un‘inadempienza imputabile all‘agente commerciale; l‘agente commerciale recede dal contratto, tranne nel caso in cui il recesso di quest‘ultimo sia attribuibile a comportamenti illegittimi del preponente oppure alle condizioni di salute dell‘agente (quali età, malattia o ogni altra infermità che non permetta all‘agente di proseguire l‘attività); l‘agente, d‘accordo con il preponente, cede ad un terzo i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d‘agenzia.
La Direttiva in commento stabilisce i contenuti minimi e inderogabili in materia di contratti di agenzia a cui, i singoli Stati membri, hanno dovuto attenersi in fase di recepimento. Ogni Nazione comunque, come vedremo con riferimento all‘Italia e alla Germania, in fase di recepimento della Direttiva ha adeguato la propria legislazione nazionale in maniera più o meno differente.
Il contratto di agenzia: un confronto tra la disciplina italiana e quella tedesca
La disciplina del contratto di agenzia in Germania coincide in gran parte con le disposizioni del codice civile italiano, che ha recepito integralmente la direttiva CEE 86/653. Ciononostante, sono presenti alcune rilevanti differenze tra i due impianti giuridici.
L‘agente di commercio nell‘ordinamento tedesco
Il diritto tedesco disciplina il contratto di agenzia all‘interno del codice del commercio (Handelsgesetzbuch-HGB). La prima differenza tra i due sistemi normativi si evidenzia con la definizione dell‘istituto: mentre il legislatore italiano, all‘articolo 1742 c.c., preferisce definire il contratto di agenzia, quello tedesco definisce la figura dell‘agente di commercio.
In base all‘articolo 84, comma 1, HGB, è agente di commercio chi assume stabilmente l‘incarico di promuovere affari per un altro imprenditore o di concluderli in suo nome quale operatore commerciale indipendente. L‘indipendenza è intesa dalla legge tedesca come possibilità per l‘agente di organizzare in maniera autonoma la propria attività e il proprio orario di lavoro. Ai sensi della normativa tedesca, non può essere considerato agente chi svolge l‘attività in qualità di dipendente del preponente.
L‘accesso alla professione di agente commerciale in Germania è da sempre considerata liberamente accessibile, pertanto l‘agente non deve frequentare né corsi di formazione professionale né iscriversi ad albi specifici per svolgere l‘attività. In Italia, invece, l‘agente deve essere in possesso di requisiti morali e professionali e deve essere iscritto nello speciale ruolo di cui alla legge 204/85 tenuto presso le Camere di Commercio.
La forma del contratto di agenzia
Nell‘ordinamento italiano la forma scritta del contratto è richiesta ad probationem, mentre ai sensi dell‘articolo 85 HGB, lo stesso non deve essere necessariamente concluso per iscritto. Ciascuna delle parti, comunque, può pretendere che il contenuto dell‘accordo venga riversato in un documento scritto. Tale diritto non può essere escluso, ma la prova del contratto e del suo contenuto può essere dato sulla scorta dei comportamenti tenuti dalle parti. Ciò crea notevoli problemi, laddove, all‘atto della cessazione del rapporto sorgano dissidi tra le parti, Rimane, pertanto, preferibile procedere a una stipula del contratto per iscritto.
La responsabilità del preponente e dell‘agente
Le differenze più significative nei due ordinamenti in esame si registrano in tema di responsabilità delle singole parti contrattuali. Per il diritto tedesco, l‘agente ha il diritto di concludere affari per conto del preponente: pertanto, in assenza di limiti specifici, l‘agente tedesco viene considerato un rappresentante (procuratore) del preponente, diversamente da quanto previsto nel nostro ordinamento, che richiede un mandato in tal senso. Conseguenza di tale peculiare aspetto è che il preponente risponde nei confronti dei terzi, laddove, sussistendo l‘esclusione della rappresentanza, la stessa non sia stata adeguatamente comunicata o portata a conoscenza dei clienti.
L‘obbligazione dell‘agente
L‘obbligazione che caratterizza la figura dell‘agente, e cioè la promozione e conclusione di affari per conto della ditta mandante, è sostanzialmente identica nei due ordinamenti. Si concretizza però in maniera completamente diversa: invero, mentre l‘attività svolta dall‘agente di commercio tedesco può essere rivolta anche alla promozione e/o conclusione di contratti di acquisto l‘agente italiano, al contrario, conclude e promuove solo contratti di vendita.
Ugualmente indispensabili e sostanzialmente simili nei due ordinamenti sono, invece, la finalizzazione dell‘attività dell‘agente alla conclusione di contratti e la stabilità dell‘incarico, che differenzia l‘agente da altre figure similari.
La durata del contratto
Anche per quanto riguarda la durata il legislatore tedesco distingue tra rapporto a tempo determinato e rapporto a tempo indeterminato, con una disciplina sostanzialmente conforme a quella nazionale. I termini di preavviso previsti dal 1° comma dell‘articolo 89 HGB sono considerati termini minimi, non derogabili. Per accordo delle parti, invece, è possibile stabilire un termine più lungo rispetto al termine minimo previsto dalla legge tedesca.
La zona il portafoglio clienti ed il divieto di non concorrenza
Differenze emergono per quanto riguarda la zona e la clientela, i quali, per l‘ordinamento italiano, vanno considerati elementi naturali del contratto, mentre secondo l‘ordinamento tedesco essi sono elementi del tutto eventuali, da prevedere con un accordo specifico tra le parti.
L‘ipotesi in cui all‘agente sia assegnata una determinata zona e/o clientela è regolata dall‘articolo 87, comma 2, HGB che definisce, appunto l‘agente di zona. Tale figura va tenuta distinta dall‘agente semplice. Sull‘agente di zona grava un più stringente obbligo di curare i clienti ricompresi nell‘ambito a lui assegnato, a fronte del riconoscimento della provvigione per tutti gli affari conclusi nella zona, indipendentemente dal suo intervento.
Figura assai diffusa in ambito commerciale e non prevista espressamente dal codice è quella dell‘agente esclusivista. Le parti in tal caso concordano, per iscritto, non solo l‘assegnazione di una determinata zona, ma anche il divieto per chiunque (preponente incluso) di concludere affari nella zona affidata in via esclusiva all‘agente.
L‘altra faccia della medaglia del diritto di esclusiva è quello previsto in favore del preponente. Il preponente può, infatti, pretendere che l‘agente non tratti prodotti in concorrenza. L‘obbligo assunto dall‘agente di rappresentare una sola azienda deve essere oggetto di uno specifico accordo e non può essere contenuto in contratti unilateralmente predisposti dal preponente. In tal caso l‘agente non può assumere altri incarichi senza avere previamente informato il preponente. Quest‘ultimo, nel caso in cui possa configurarsi una potenziale concorrenza con il suo prodotto, può negare all‘agente di promuovere il prodotto ritenuto potenzialmente concorrente. In caso di mancata ottemperanza si configura una responsabilità diretta dell‘agente nei confronti della mandante la quale, nei casi più gravi, potrà senza obbligo di preavviso recedere dal contratto.
Le provvigioni e l‘indennità di fine rapporto
Merita, infine, approfondimento il tema del diritto alle provvigioni e il diritto all‘indennità di fine rapporto. Per quanto riguarda il diritto alle provvigioni, in base alla disciplina tedesca, l‘agente ha diritto alla provvigione se e nella misura in cui il terzo ha dato esecuzione all‘affare. L‘agente ha, inoltre, diritto ad ottenere „un adeguato anticipo“ all‘atto dell‘esecuzione dell‘affare da parte del preponente. Tale riconoscimento viene meno solo con la certezza della mancata esecuzione da parte del terzo.
In relazione all‘indennità di fine rapporto la normativa tedesca prevede che l‘agente ha diritto a tale indennità al ricorrere delle seguenti condizioni: incremento portafoglio clienti del preponente; perdita di provvigioni per affari futuri; equità del pagamento dell‘indennità in relazione alle circostanze concrete.
Anche il legislatore italiano richiede, ai fini del riconoscimento dell‘indennità di fine rapporto, i medesimi, sopra riportati, requisiti.